QUEL MALEDETTO SCONTRINO…

Da circa un mese abbiamo copia di uno scontrino fiscale (foto sotto) rilasciato da Fondazione Verdeblu, presso il Villaggio Eventi, al chiosco delle bibite. Ma molti altri ne sono stati emessi e la cosa va ancora avanti.

Domanda: a che titolo Fondazione Verdeblu rilascia scontrini in quell’area? Abbiamo cercato di capire, ma non siamo riusciti a trovare una pezza d’appoggio giustificativa.

Che si sappia: la fondazione gestisce gli eventi per il Comune e non i chioschi. A che titolo emetta scontrini, rimane un mistero.

Visto che la normativa (riportata più sotto) prevede che l’eventuale rilascio di scontrino/ricevuta da parte di una Fondazione-Associazione, solo per i propri soci.

Come si vede, lo scontrino è intestato alla Fondazione che non può fare attività di gestione come se fosse una azienda privata (se non per eventi specifici, non continuativi, e solo di natura sportiva, previa domanda al Comune). Cosa ben diversa sarebbe stata, se invece della Fondazione, fosse stata la Srl avente lo stesso nome, ma con caratteristiche giuridiche diverse.

Con la possibilità, ovviamente, di fare anche attività commerciali come, ad esempio, la gestione del chiosco bar presente all’interno della struttura.

Ma così non è, come è ben evidenziato nello scontrino di cui siamo venuti in possesso.

Se la Fondazione volesse effettuare attività di somministrazione per i soli soci, dovrebbe essere affiliata a un Ente nazionale riconosciuto e autorizzato dal Ministero dell’Interno.

Per somministrazione, non si intende la mescita ma: la vendita di prodotti per il consumo sul posto, in ristoranti, bar, osterie, pizzerie, paninoteche, birrerie, pub, associazioni, fondazioni ecc. (gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio pubblico o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati o all’interno di associazioni e/o fondazioni).

Mistero che durerà ben poco, siamo pronti a scommettere che appena l’autorità competente sarà informata dei fatti, drizzerà subito le orecchie e aprirà un nuovo filone d’indagine e per Verdeblu arriveranno altri scottanti giorni sulla graticola.

Se tutto sarà dimostrato, oltre a altri fatti ben conosciuti, come farà l’Amministrazione a giustificare la fiducia in Verdeblu? Ormai non è solo questione di permessi edilizi, ma bensì di fiscalità, il che fa nascere molti dubbi, sia sull’operato generale di Verdeblu, sia sulle effettive capacità della stessa di sapersi muovere rispettando le leggi.

Non crediamo che le responsabilità ricadano sulle spalle del Presidente Paolo Borghesi, anzi, al contrario, pensiamo che vengano eseguite direttive che partono da un’altra sede. Ma se fossimo nei panni di Borghesi, rassegneremmo immediatamente le dimissioni, salvando forse la capra, ma sicuramente i cavoli.

Ma davvero siamo in mano a simili dilettanti che spendono il denaro dei contribuenti senza mai dar conto di risultati realmente concreti?

A questo punto vien da porsi questa domanda: riusciremo ad arrivare alla fine dell’estate sani e salvi? Non è che da qui a pochi giorni scoppia un altro caso?

Anche noi desideriamo qualche giorno di riposo, chi ci pagherà gli extra, il Comune?

scontrino

La normativa:

Distribuzione di merci e alimenti negli spacci dei circoli e servizio di ristorazione.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 (Riforma del commercio) ha sostanzialmente modificato le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione per quei circoli che intendono effettuare la distribuzione (quindi non la somministrazione) di merci quali alimentari, articoli di vestiario, ecc. L’art.16 così recita: Spacci interni 1. La vendita di prodotti a favore di (…) aderenti a circoli privati, (…) è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita”. I requisiti della persona preposta alla gestione sono il non avere riportato determinate condanne o essere stati dichiarati falliti ed essere in possesso del REC (Registro Esercenti il Commercio), ovvero, a seguito dell’abolizione del REC, avere frequentato un apposito corso professionale organizzato dalla Regione. Per quanto riguarda la ristorazione abbiamo visto che l’autorizzazione per la somministrazione è comprensiva anche dell’autorizzazione per l’attività di ristorazione. Occorre ricordare che sia l’attività di vendita di prodotti che l’attività di ristorazione sono attività considerate in ogni caso commerciali, anche se svolte per soli soci, pertanto occorrerà dotarsi di partita IVA ed emettere o la ricevuta o lo scontrino fiscale (a meno che non si sia in regime di legge 398/’91).

Autorizzazioni temporanee

Con il combinato disposto dell’art.31, comma 2, della Legge n.383/2000 e dell’art.10 della L.R. n.14/2003 – “Disciplina dell’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande” anche questa incertezza è venuta a cadere. Il primo, infatti, precisa che: “Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (licenze contingentate). Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali”. L’art.10 della L.R. n.14/2003 oltre a ribadire la possibilità per il Comune di rilasciare autorizzazioni temporanee in occasione di fiere, mercati ed altre riunioni straordinarie specifica che: “(…..)

3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali (…) nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienicosanitarie”. Nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non è, pertanto, nemmeno richiesta. l’iscrizione al REC.


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Il Direttore Giuseppe Bartolucci

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